LAMaI Art. 82a - Controllo della ripercussione degli sconti

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 82a LAMaI dal 2025

Art. 82a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 82a (1) Controllo della ripercussione degli sconti

L’UFSP verifica se i fornitori di prestazioni fanno usufruire i debitori della rimunerazione, nonché gli assicuratori, degli sconti di cui all’articolo 56 capoverso 3 lettera b oppure se impiegano tali sconti per migliorare la qualità dei trattamenti in conformità dell’articolo 56 capoverso 3bis. A tale scopo può rilevare presso gli assicuratori e i fornitori di prestazioni, nonché i loro fornitori, tutte le informazioni necessarie e disporre che gli sconti siano ripercossi.

(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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