Art. 822 CCS dal 2024

Art. 822 IX. Indennit d’assicurazione
1 Una indennit d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.
2 Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.
3 Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.