ONC Art. 82 - Condizioni per i rimorchi eccezionali (2)

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 82 ONC dal 2025

Art. 82 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 82 (1) Condizioni per i rimorchi eccezionali (2)

1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi eccezionali è applicabile l’articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78. (3)

2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi eccezionali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m. (4)

3 Il permesso per i rimorchi eccezionali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
(2) Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.