Art. 82 LEF dal 2024

Art. 82 Mediante rigetto
provvisorio
1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.