Art. 82 LAM dal 2024

Art. 82 (1) Finanziamento
1 La Confederazione assume le spese dell’assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.
2 Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, la Confederazione rimborsa all’INSAI le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.
3 Gli importi rimborsati all’INSAI non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
(1) Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.