Art. 82 ORC dal 2025

Art. 82 Trasferimento di quote sociali
1 La società notifica per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge.
2
3 L’acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all’acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.