Art. 82 LPP dal 2025

Art. 82 (1) Equiparazione di altre forme di previdenza
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2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.
3 Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l’ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l’intestatario della previdenza può modificare l’ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell’intestatario richiedono la forma scritta.
4 I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L’istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.