Art. 81a LPP dal 2025

Art. 81a (1) Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite
Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all’articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.