Art. 816 CCS dal 2024

Art. 816 VII. Realizzazione del pegno
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2 Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in propriet del creditore, è nullo.
3 Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sar compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.