Art. 81 CCS dal 2024

Art. 81 II. Forma
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
2 L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorit di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione. (1)
3 L’autorit che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).(2) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
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