Art. 81 LCA dal 2024

Art. 81
1 Se i beneficiari d’un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso. (1)
2 I beneficiari sono tenuti a notificare all’assicuratore il trapasso dell’assicurazione producendo un certificato dell’ufficio d’esecuzione o dell’amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all’assicuratore.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.