Art. 81 REDD dal 2022

Art. 81 Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze
Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali o di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificate dalla Corte sia d’ufficio sia su istanza di parte se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.