REDD Art. 81 - Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 81 REDD dal 2022

Art. 81 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 81 Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali o di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificate dalla Corte sia d’ufficio sia su istanza di parte se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.


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