Art. 81 LAM dal 2024

Art. 81 Organizzazione e amministrazione
1 L’assicurazione militare è gestita dall’Ufficio federale dell’assicurazione militare. (1)
2 Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell’assicurazione militare all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). (2)
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(1) A seguito dell’avvenuto trasferimento all’INSAI dell’assicurazione militare, questo ufficio é stato soppresso.(2) Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).
(3) Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dall’all. n. 33 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.