Art. 809 CCS dal 2025

Art. 809 Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
1 Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
2 In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
3 Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.