OR Art. 808b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 808b OR dal 2025

Art. 808b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 808b Deliberazioni importanti

1 Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

  • 1. la modifica dello scopo sociale;
  • 2. l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
  • 3. l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni;
  • 4. l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
  • 5. l’aumento del capitale sociale;
  • 6. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;
  • 6bis. (1) il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;
  • 7. l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;
  • 8. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
  • 9. l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;
  • 10. il trasferimento della sede della società;
  • 10bis. (1) l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
  • 11. lo scioglimento della società.
  • 2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. (3)

    (1) (2)
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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