OR Art. 808b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 808b OR dal 2025
Art. 808b Deliberazioni importanti
1 Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:1. la modifica dello scopo sociale;2. l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;3. l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni;4. l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;5. l’aumento del capitale sociale;6. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;6bis. (1) il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;7. l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;8. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;9. l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;10. il trasferimento della sede della società;10bis. (1) l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;11. lo scioglimento della società.
2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. (3)
(1) (2)
(2) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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