Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 805
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 805 OR dal 2025
Art. 80 Convocazione e svolgimento 5
1 L’assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.
2 L’assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.
3 L’assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.
4 … (1)
5 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’assemblea generale si applicano per analogia:1. alla convocazione;2. (2) al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;2bis. (3) al luogo di riunione e all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici;3. agli oggetti in deliberazione;4. alle proposte;5. (2) alla riunione di tutti i soci e all’approvazione di una proposta;6. alle misure preparatorie;7. al processo verbale;8. alla rappresentanza dei soci;9. alla partecipazione abusiva.
(1) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(2) (4)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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