Art. 800 CCS dal 2025

Art. 800 Proprietà collettiva
1 Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.
2 Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.