REDD Art. 8 - Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 8 REDD dal 2022

Art. 8 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 8 Presidenza della Corte e ruolo dell’ufficio Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti di Sezione

1. La Corte plenaria elegge il suo presidente e i due vicepresidenti per un periodo di tre anni e i presidenti delle Sezioni per un periodo di due anni, senza che tali periodi possano eccedere la durata del mandato di giudice degli interessati.2. Ciascuna Sezione elegge del pari un vicepresidente per un periodo di due anni, senza che tale periodo possa eccedere la durata del mandato di giudice dell’interessato.3. Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni. 4. I presidenti e i vicepresidenti restano in carica fino all’elezione dei loro successori.5. Le elezioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede a uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. Alla fine di ogni turno, i candidati che hanno raccolto meno di cinque voti sono eliminati. Se restano ancora in lizza più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti, sar eliminato colui che ha ottenuto il minor numero di voti. Se più di un candidato si trova in questa situazione, viene eliminato il candidato che risulta ultimo nell’ordine di precedenza giusta l’articolo 5 del presente regolamento. In caso di parit di voti tra due candidati alla fine del turno finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.6. Le regole stabilite nel paragrafo precedente si applicano alle elezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, qualora sia necessario più di un turno di scrutinio affinché un candidato raggiunga la maggioranza richiesta, viene eliminato dopo ogni turno soltanto il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti.


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