Art. 8 CPP dal 2024

Art. 8 Rinuncia al procedimento penale
1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP) (1) .
2
3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è gi perseguito da un’autorit estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorit .
4 Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.