Art. 8 LDP dal 2022

Art. 8 Voto per corrispondenza
1 I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.
2 Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.