Art. 8 LPGA dal 2024

Art. 8 Invalidit
1 È considerata invalidit l’incapacit al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
2 Gli assicurati minorenni senza attivit lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocher un’incapacit al guadagno totale o parziale. (1)
3 Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’attivit lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L’articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia. (2) (1)
(1) (3)(2) Per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.