CCS Art. 7e -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 7e CCS dal 2024

Art. 7e Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 7e 5. Conversione di rendite in corso (1)

1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennit sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidit e abbia gi raggiunto l’et di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 1987 (2) sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.

(1) Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
(2) RS 291

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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