Art. 79b CPS dal 2025
Art. 79b Sorveglianza elettronica (1)
1 A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):a. per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; ob. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.
2 L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati;b. il condannato dispone di un alloggio fisso;c. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;d. gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; ee. il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.
3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
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