Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) Art. 79a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 79a LAMaI dal 2025

Art. 79a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 79a (1) Diritto di regresso dei Cantoni

1 Il diritto di regresso secondo l’articolo 72 LPGA (2) si applica per analogia:

  • a. al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato ai sensi degli articoli 25a, 41 e 49a;
  • b. ai Cantoni per i contributi che essi hanno versato congiuntamente ai sensi dell’articolo 49a capoverso 3bis in combinato disposto con l’articolo 41.
  • 2 L’istituzione comune fa valere il diritto di regresso dei Cantoni secondo il capoverso 1 lettera b.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero) (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
    (2) RS 830.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.