Art. 79a LAMaI dal 2025

Art. 79a (1) Diritto di regresso dei Cantoni
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2 L’istituzione comune fa valere il diritto di regresso dei Cantoni secondo il capoverso 1 lettera b.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero) (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).(2) RS 830.1
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