Art. 796 CCS dal 2025

Art. 796 Fondo
1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
2 I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.