Art. 791 CCS dal 2025

Art. 791 Diritto del creditore
1 Il creditore dell’onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.
2 Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.