Art. 79 ONC dal 2025

Art. 79 Competenza
1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione. (1)
2
3 Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada. (3)
4 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall’USTRA. (7)
5 Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell’USTRA. (8)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
(3) (6)
(4) RS 741.272
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
(7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
(8) Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
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