Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 79

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 79 ONC dal 2025

Art. 79 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 79 Competenza

1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione. (1)

2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni: (1)

  • a. (3) i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;
  • b. possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 (4) concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade. (5)
  • 3 Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada. (3)

    4 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall’USTRA. (7)

    5 Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell’USTRA. (8)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
    (3) (6)
    (4) RS 741.272
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
    (7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).
    (8) Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

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