Art. 79 LAM dal 2024

Art. 79 (1) Previdenza professionale
Le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 non possono esser computate qualora siano dovute prestazioni conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 (2) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit .
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 831.40
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