Art. 79 LFus dal 2023
Art. 79 Contratto di fusione
1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.
2 Il contratto contiene:a. il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;b. indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;c. la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.
3 Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev’essere oggetto di atto pubblico.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.