Art. 79 LPGA dal 2024

Art. 79 Disposizioni penali
1 Sono applicabili la parte generale del Codice penale (1) , nonché l’articolo 6 della legge del 22 marzo 1974 (2) sul diritto penale amministrativo. (3)
2 L’azione penale spetta ai Cantoni.
3 Nell’ambito di procedimenti penali per violazione dell’articolo 148a del Codice penale e dell’articolo 87 della legge federale del 20 dicembre 1946 (4) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicuratore può avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato. (5)
(1) RS 311.0(2) RS 313.0
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. II 28 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
(4) RS 831.10
(5) Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2829; FF 2017 6361 6379).
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