Art. 78a LAMaI dal 2025

Art. 78a Responsabilità per danni
Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA (1) devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
(1) RS 830.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.