CCS Art. 787 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 787 CCS dal 2025

Art. 787 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 787 Riscatto a. Da parte del creditore

1 Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto e inoltre: (1)

  • 1. (1) se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti;
  • 2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;
  • 3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.
  • 2 Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo. (3)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
    (3) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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