CCS Art. 786 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 786 CCS dal 2025

Art. 786 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 786 Estinzione 1. In genere

1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.

2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore (1) che l’iscrizione sia cancellata.

(1) Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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