Art. 786 CCS dal 2025

Art. 786 Estinzione
1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore (1) che l’iscrizione sia cancellata.
(1) Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.