Art. 784 CCS dal 2025

Art. 784 Oneri di diritto pubblico (1)
Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.