Art. 780 CCS dal 2025

Art. 780 Diritti sulle sorgenti
1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva.
2 Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto (1) nel registro come fondo.
(1) Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.