Art. 78 PA dal 2022

Art. 78
1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.
2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.
3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.