LAgr Art. 78 - Principio

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 78 LAgr dal 2025

Art. 78 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 78 Principio

1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche. (1)

3 L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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