Art. 78 OLL1 dal 2023

Art. 78 Misure concernenti l’alta vigilanza
(art. 42 LL)Se l’autorit cantonale d’esecuzione omette di eseguire un atto ufficiale necessario o se le decisioni contraddicono del tutto o in parte la legge, la SECO emana le necessarie direttive. In presenza di un pericolo imminente o di violazioni gravi di beni giuridici, la SECO adotta di sua iniziativa le misure necessarie per ristabilire l’ordine legale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.