OLL1 Art. 78 - Misure concernenti l’alta vigilanza

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 78 OLL1 dal 2023

Art. 78 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 78 Misure concernenti l’alta vigilanza

(art. 42 LL)Se l’autorit cantonale d’esecuzione omette di eseguire un atto ufficiale necessario o se le decisioni contraddicono del tutto o in parte la legge, la SECO emana le necessarie direttive. In presenza di un pericolo imminente o di violazioni gravi di beni giuridici, la SECO adotta di sua iniziativa le misure necessarie per ristabilire l’ordine legale.


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