Art. 78 LPGA dal 2024

Art. 78 Responsabilit
1 Gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualit di garanti dell’attivit degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari.
2 L’autorit competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
3 La responsabilit sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all’amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all’articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 (1) sulla responsabilit .
4 Per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della presente legge. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3–9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilit sono applicabili per analogia.
5 Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un’istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell’ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilit penale dei membri delle autorit e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale (2) .
(1) RS 170.32(2) RS 311.0
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