LAgr Art. 77b - Importo dei contributi

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 77b LAgr dal 2025

Art. 77b Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 77b Importo dei contributi

1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966 (1) sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991 (2) sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

(1) RS 451
(2) RS 814.20

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.