Art. 779l CCS dal 2025

Art. 779l Durata massima (1)
1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.
2 Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.