CCS Art. 779k -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 779k CCS dal 2022

Art. 779k Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 779k 2. Iscrizione (1)

1 L’ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l’esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.

2 Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

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