CCS Art. 779i -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 779i CCS dal 2025

Art. 779i Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 779i Garanzia per il canone 1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca (1)

1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell’importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.

2 Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l’ipoteca è iscritta per l’importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

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