CCS Art. 779g -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 779g CCS dal 2025

Art. 779g Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 779g Esercizio (1)

1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.

2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

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