Art. 779g CCS dal 2025

Art. 779g Esercizio (1)
1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.