Art. 779d CCS dal 2022

Art. 779d 2. Indennit (1)
1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennit per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennit garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.
2 Se l’indennit non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennit dovuta.
3 L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.