Art. 779 CCS dal 2024

Art. 779
1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.
2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto (1) nel registro come fondo.
(1) Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.