Art. 776 CCS dal 2024

Art. 776 B. Diritto di abitazione
1 Il diritto di abitazione consiste nella facolt di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.