REDD Art. 77 - Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 77 REDD dal 2022

Art. 77 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal presidente della Camera o del Comitato e dal cancelliere.2. La sentenza resa da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell’udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza e nel caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo equivale a pronuncia.3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti, ivi compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, e a ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato, viene depositato negli archivi della Corte.


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