Art. 77 LEF dal 2024

Art. 77 Opposizione tardiva per
cambiamento del creditore
1 Se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento. (1)
2 L’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore. (1)
3 Il giudice, ricevuto l’atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell’esecuzione; udite le parti, decide sull’ammissibilit dell’opposizione.
4 Se l’opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è gi stato eseguito, l’ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l’azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade. (3)
5 L’ufficio d’esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore. (3)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) (4)
(4) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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