Art. 77 LAM dal 2024

Art. 77 (1) Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit
In caso di concorso di una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47) e di una rendita AVS, non vi è, in deroga all’articolo 69 LPGA (2) , alcuna riduzione per sovraindennizzo.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
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